Clamorosa sentenza a Trani:
antisindacale l'esclusione della Gilda dalla contrattazione integrativa.
(il
testo integrale della sentenza)
Clamorosa sentenza
pronunciata dal
Giudice del lavoro di Trani in seguito al ricorso, ex articolo 28
dello Statuto dei Lavoratori, presentato da un collega di
Andria nei confronti del suo Dirigente Scolastico, che aveva negato al
rappresentante della Gilda-Unams l’informazione (preventiva e successiva
ex art. 6 CCNL) e che
gli aveva anche richiesto il pagamento delle fotocopie degli atti richiesti. Il
Dirigente scolastico aveva anche inviato al docente medesimo un'intimidatoria
comunicazione “riservata” con pretestuose “contestazioni di
addebito”.
In particolare, nella sentenza si legge
che:
- "esiste
la legittimazione passiva del Ministero convenuto, così come anche quella
del Centro Servizi Amministrativi di Bari, che sia pure indirettamente
finiscono con l'essere interessati comunque dalla condotta posta in essere
dal Direttore scolastico"; (ovvero Ministero e C.S.A. sono
corresponsabili dell'operato del Dirigente scolastico ndw)
- "quando
una sigla sindacale, come quella ricorrente (la Federazione Gilda-UNAMS ndw), sia pure
non firmataria del CCNL, possieda il requisito della rappresentatività, dato
questo incontestato da controparte, non può essere esclusa dallo svolgimento
concreto dell'attività sindacale sul territorio e, quindi dall'informazione
su atti e provvedimenti riguardanti la contrattazione e, dalla
partecipazione alla contrattazione integrativa in sede decentrata, poiché,
anche a norma del D. lg.vo n. 29/93 esiste un'autonoma attività di
contrattazione a livello decentrato, in riferimento alla quale la
legittimazione spetta alle organizzazioni maggiormente rappresentative nello
specifico ambito territoriale al quale il contratto stesso si riferisce";
-
"per quanto concerne poi il preteso pagamento delle marche da bollo,
sulle copie dei documenti dei quali si richiede il rilascio, non
può ignorarsi che proprio, al fine di non frapporre detto tipo
di ostacoli all'effettivo esercizio dell'attività sindacale,
l'art. 41 1. 300/70, prevede l'esenzione dal bollo o, da altre tasse,
per tutti i documenti connessi all'esercizio dei diritti che si
intendono tutelare, norma ripresa poi anche dall'ari 22 del contratto
decentrato provinciale del 17.12.97, del quale è firmatario il
sindacato ricorrente e, comunque non può prevedersi un generale
obbligo di informazione, da parte datoriale, nei confronti delle forze
sindacali dei dipendenti, e poi subordinarlo al pagamento di balzelli,
si rischierebbe altrimenti di ridurre o eliminare detto diritto per i
sindacati, anche temporaneamente in crisi di liquidità, o che
comunque hanno l'urgenza di acquisire la documentazione necessaria,
urgenza che potrebbe anche temporaneamente collidere, con i tempi per
il recupero di somme necessarie (spesso trattasi di documentazione
copiosa, come mole). La normativa contrattuale, non può ignorare
tale situazione di fatto o derogare in peius rispetto alla normativa
già esistente, né si ravvisa, sul punto chiedere
il parere dell' ARAN che, come è ormai ben noto, rappresenta, per l'appunto
solo un parere mancando di vincolatività. Comunque, in caso di dubbi, il
dirigente scolastico, ben avrebbe potuto, intanto dare le copie della
documentazione richiesta, senza ostacolare il concreto esercizio
dell'attività sindacale, salvo poi la ripetizione delle somme che si
riteneva dovevano essere versate";
- "antisindacale,
allo stato, va ritenuta anche l'iniziativa di intraprendere, nei confronti
del ricorrente, un procedimento disciplinare, datosi che lo stesso è appena
a ridosso della richieste di atti da parte del sindacato ricorrente";
- "ordina
al Dirigente Scolastico convenuto di consentire l'immediato accesso, da
parte del sindacato ricorrente, agli atti già richiesti con le note di cui
innanzi e, di quant'altro necessario ai fini di assolvere al diritto
all'informazione delle sigle sindacali rappresentative, coinvolgendo le
stesse in tutte le attività di concertazione e di contrattazione, relative
anche alla determinazione degli organici e alla formazione delle classi per
l'anno scolastico 2004/2005, ponendo nel nulla quanto già fatto in difetto
di detta partecipazione delle forze sindacali";
- "ordina
al Dirigente Scolastico che si attivi per consentire, a tutte le sigle
sindacali, dotate del requisiti della rappresentatività, di svolgere, la
loro funzione all'interno della scuola, su di un piano paritetico, con
eguali prerogative, poteri e facoltà, indirizzandole al dialogo
democratico";
Dopo la sentenza,
il dirigente
del CSA di Bari ha convocato i dirigenti provinciali della Gilda, per
rappresentare loro le proprie perplessità sui contenuti
della sentenza. I colleghi Alessio Alba e Margherita Colasuonno (rispettivamente
Coordinatore provinciale e regionale della
Gilda) hanno replicato sottolineando
l’antidemocratico costume del CSA di Bari di ignorare sistematicamente
l’esistenza sul territorio provinciale di una organizzazione dalla elevata
rappresentatività come la Gilda.
17-10-04