Sentenze

Clamorosa sentenza a Trani.

 

 

 

 

Clamorosa sentenza a Trani:

antisindacale l'esclusione della Gilda dalla contrattazione integrativa.

(il testo integrale della sentenza)

Clamorosa sentenza pronunciata dal Giudice del lavoro di Trani in seguito al ricorso, ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, presentato da un collega di Andria nei confronti del suo Dirigente Scolastico, che aveva negato al rappresentante della Gilda-Unams l’informazione (preventiva e successiva ex art. 6 CCNL) e che gli aveva anche richiesto il pagamento delle fotocopie degli atti richiesti. Il Dirigente scolastico aveva anche inviato al docente medesimo un'intimidatoria comunicazione “riservata” con pretestuose “contestazioni di addebito”.

In particolare, nella sentenza si legge che:

- "esiste la legittimazione passiva del Ministero convenuto, così come anche quella del Centro Servizi Amministrativi di Bari, che sia pure indirettamente finiscono con l'essere interessati comunque dalla condotta posta in essere dal Direttore scolastico"; (ovvero Ministero e C.S.A. sono corresponsabili dell'operato del Dirigente scolastico ndw)

- "quando una sigla sindacale, come quella ricorrente (la Federazione Gilda-UNAMS ndw), sia pure non firmataria del CCNL, possieda il requisito della rappresentatività, dato questo incontestato da controparte, non può essere esclusa dallo svolgimento concreto dell'attività sindacale sul territorio e, quindi dall'informazione su atti e provvedimenti riguardanti la contrattazione e, dalla partecipazione alla contrattazione integrativa in sede decentrata, poiché, anche a norma del D. lg.vo n. 29/93 esiste un'autonoma attività di contrattazione a livello decentrato, in riferimento alla quale la legittimazione spetta alle organizzazioni maggiormente rappresentative nello specifico ambito territoriale al quale il contratto stesso si riferisce";

- "per quanto concerne poi il preteso pagamento delle marche da bollo, sulle copie dei documenti dei quali si richiede il rilascio, non può ignorarsi che proprio, al fine di non frapporre detto tipo di ostacoli all'effettivo esercizio dell'attività sindacale, l'art. 41 1. 300/70, prevede l'esenzione dal bollo o, da altre tasse, per tutti i documenti connessi all'esercizio dei diritti che si intendono tutelare, norma ripresa poi anche dall'ari 22 del contratto decentrato provinciale del 17.12.97, del quale è firmatario il sindacato ricorrente e, comunque non può prevedersi un generale obbligo di informazione, da parte datoriale, nei confronti delle forze sindacali dei dipendenti, e poi subordinarlo al pagamento di balzelli, si rischierebbe altrimenti di ridurre o eliminare detto diritto per i sindacati, anche temporaneamente in crisi di liquidità, o che comunque hanno l'urgenza di acquisire la documentazione necessaria, urgenza che potrebbe anche temporaneamente collidere, con i tempi per il recupero di somme necessarie (spesso trattasi di documentazione copiosa, come mole). La normativa contrattuale, non può ignorare tale situazione di fatto o derogare in peius rispetto alla normativa già esistente, né si ravvisa, sul punto chiedere il parere dell' ARAN che, come è ormai ben noto, rappresenta, per l'appunto solo un parere mancando di vincolatività. Comunque, in caso di dubbi, il dirigente scolastico, ben avrebbe potuto, intanto dare le copie della documentazione richiesta, senza ostacolare il concreto esercizio dell'attività sindacale, salvo poi la ripetizione delle somme che si riteneva dovevano essere versate";

- "antisindacale, allo stato, va ritenuta anche l'iniziativa di intraprendere, nei confronti del ricorrente, un procedimento disciplinare, datosi che lo stesso è appena a ridosso della richieste di atti da parte del sindacato ricorrente";

- "ordina al Dirigente Scolastico convenuto di consentire l'immediato accesso, da parte del sindacato ricorrente, agli atti già richiesti con le note di cui innanzi e, di quant'altro necessario ai fini di assolvere al diritto all'informazione delle sigle sindacali rappresentative, coinvolgendo le stesse in tutte le attività di concertazione e di contrattazione, relative anche alla determinazione degli organici e alla formazione delle classi per l'anno scolastico 2004/2005, ponendo nel nulla quanto già fatto in difetto di detta partecipazione delle forze sindacali";

- "ordina al Dirigente Scolastico che si attivi per consentire, a tutte le sigle sindacali, dotate del requisiti della rappresentatività, di svolgere, la loro funzione all'interno della scuola, su di un piano paritetico, con eguali prerogative, poteri e facoltà, indirizzandole al dialogo democratico";

Dopo la sentenza, il dirigente del CSA di Bari ha convocato i dirigenti provinciali della Gilda, per rappresentare loro le proprie perplessità sui contenuti della sentenza. I colleghi Alessio Alba e Margherita Colasuonno (rispettivamente Coordinatore provinciale e regionale della Gilda) hanno replicato sottolineando l’antidemocratico costume del CSA di Bari di ignorare sistematicamente l’esistenza sul territorio provinciale di una organizzazione dalla elevata rappresentatività come la Gilda.

17-10-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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