Art. 7 - Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo
e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal
direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti
i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5,
assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più
istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo
aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei
docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il
collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in
materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare
cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare,
nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento
interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di
insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula
proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione
delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione
dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche,
tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o
d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione
degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno
scolastico in due o tre periodi;
d) valuta
periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne
l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati,
proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività
scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di
testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle
disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla
scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove
nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità
degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative
di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due
nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di
quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare
col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore
didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui
all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione
ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero
degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei
docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o
preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel
consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel
suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio
del personale docente;
m) programma ed attua le
iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori
stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le
iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o)
esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi
di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei
docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di
orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al
preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione
cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza
ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere,
per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione
della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo
106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti,
alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie
deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e
pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne
ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o
quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo
durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di
lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio
sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto
a norma del precedente comma 2, lettera h).