LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI
ISTITUZIONE SCOLASTICA
A seguito dell'attribuzione della dirigenza, il
preside è divenuto titolare di relazioni sindacali; esse
prevedono gli istituti della informazione preventiva e successiva, e
della contrattazione integrativa.
Le relazioni sindacali non sono un mezzo specifico di difesa della
professione docente; infatti l'attività di insegnamento ha una
tutela costituzionale prima che sindacale. Anzi, le relazioni
sindacali, se condotte nel modo aziendale, di cogestione delle scelte
con il dirigente,
confliggono con l'autonomia del Collegio dei docenti; occorre dunque
utilizzarle con saggezza a difesa e supporto delle prerogative del
Collegio dei docenti.
Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione
scolastica
[in neretto le modifiche del nuovo contratto 06-09 rispetto al
precedente 02-05]
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza
con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del
dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali
si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli
organici della scuola;
b) piano delle risorse
complessive per il salario accessorio,
ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
b
d) criteri per la fruizione dei
permessi per l’aggiornamento;
c e) utilizzazione dei servizi
sociali;
f) criteri di individuazione e
modalita' di utilizzazione del
personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative,
nonche' da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla
singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica
periferica con altri enti e istituzioni;
g) tutte le materie oggetto di contrattazione;
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
d h) modalità di utilizzazione
del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa
e al piano delle attivita' e modalita' di
utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle
attivita' formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
e i) criteri riguardanti le
assegnazioni del personale docente, educativo
ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione
del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle
prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica.
Ritorni pomeridiani;
f j) criteri e modalità di
applicazione dei diritti sindacali,
nonché determinazione dei contingenti di personale previsti
dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990, così come
modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000;
g k) attuazione della normativa in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
h l) i criteri generali per la
ripartizione delle risorse del fondo
d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi
dell’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, al personale docente,
educativo ed ATA, compresi
i compensi relativi ai progetti
nazionali e comunitari;
i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e
all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA,
nonché i criteri per l’individuazione del personale docente,
educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il
fondo di istituto;
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare
la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio
dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni
lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non
oltre il 15
settembre.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le
parti
possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già
sottoscritto.
Se le Parti non
giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30
novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime
essere sottoposte alla commissione di cui all'art. 4, comma 4,
lettera d), che fornira' la propria assistenza.
Sono materia di informazione successiva le seguenti:
j) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti
retribuiti con il fondo di istituto;
k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del
personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative,
nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati
dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica
periferica con altri enti e istituzioni;
l) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa
d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel
corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio
dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo
debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale
regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e,
per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed
efficace inizio delle lezioni. I
compensi per le attivita' svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il
31 agosto.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e
nel quadro di
un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di
trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma,
decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
6.
I revisori effettuano il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art.
48 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante
e' inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni,
corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo
viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti.
Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza
delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art. 7, ai fini
della riapertura della
contrattazione.